(massima n. 1)
Anche per la celebrazione del giudizio camerale nelle forme previste dall'art. 599 c.p.p. è necessario, a pena di nullità, notificare all'imputato un formale decreto di citazione e non è sufficiente l'invio di un semplice avviso di fissazione dell'udienza. Le esigenze di semplificazione e di maggiore celerità che caratterizzano il giudizio di appello che si svolge in Camera di consiglio non consentono però di derogare a tale formalità come si evince dal testo dell'art. 601 che prescrive che la celebrazione in Camera di consiglio sia specificata nel decreto di citazione.