(massima n. 1)
Non può ritenersi sussistente alcun conflitto di competenza, allorché il pubblico ministero al quale gli atti siano stati trasmessi dal giudice dichiaratosi incompetente, lo denunzi, sostenendo la competenza di quest'ultimo, dinanzi al giudice per le indagini preliminari, che dal canto suo si limiti a trasmettere gli atti alla Corte di cassazione, senza assumere alcuna posizione sulla questione.