(massima n. 1)
La mancata trasmissione al tribunale del riesame degli «elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta ad indagini», prescritta dal quinto comma dell'art. 309 c.p.p., non determina la perdita di efficacia della misura cautelare, in quanto il successivo decimo comma limita tale conseguenza esclusivamente alla mancata trasmissione degli elementi su cui si č fondata la richiesta del pubblico ministero (art. 291, primo comma, c.p.p.); tuttavia, poiché dalla predetta omissione discende un'evidente lesione del diritto di difesa, ne consegue una nullitą che, non rientrando tra quelle assolute, č comunque soggetta alla disciplina delle nullitą generali di tipo intermedio. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva deciso nonostante la mancata trasmissione del verbale dell'interrogatorio reso al giudice per le indagini preliminari dalla persona sottoposta alla misura cautelare).