(massima n. 1)
Il pubblico ministero nel richiedere l'adozione di una misura coercitiva non č tenuto ex art. 291, comma primo, c.p.p. a trasmettere al giudice determinati specifici atti, ma solo quelli che egli stesso ritiene opportuno porre a fondamento della propria istanza: il giudice pertanto in posizione di terzietā dovrā decidere sulla loro sufficienza. Conseguentemente in sede di riesame (salvo gli elementi sopravvenuti a favore dell'indagato) dovranno essere trasmessi al tribunale esclusivamente quegli atti che il pubblico ministero abbia sottoposto al Gip. (Affermando siffatti principi la Cassazione ha escluso che la mancata trasmissione al Gip ed al tribunale del riesame dell'interrogatorio comportasse l'inefficacia dell'applicata misura della custodia cautelare).