(massima n. 1)
In materia di riesame dei provvedimenti cautelari, l'autorità giudiziaria procedente deve trasmettere al tribunale del riesame tutti gli atti a suo tempo trasmessi con la richiesta di emissione della misura e non gli è consentito fare alcuna selezione o cernita. Tra tali atti rientrano anche i decreti di autorizzazione e proroga delle intercettazioni telefoniche e la stessa richiesta di emissione della misura. La incompleta trasmissione degli atti nel termine tassativo previsto dall'art. 309 comma quinto c.p.p., determina non la nullità del conseguente provvedimento, ma la perdita di efficacia della misura che deve essere fatta valere ex art. 306 e solo avverso l'eventuale diniego può essere proposto appello ai sensi dell'art. 311 e successivo ricorso per cassazione. Quando tuttavia le ragioni della perdita di efficacia della misura vengano fatte valere insieme ad altri motivi di impugnazione per i quali sia esperibile il ricorso per cassazione, il giudice di legittimità deve valutare anche il profilo attinente alla perdita di efficacia della misura.