(massima n. 1)
In tema di misure cautelari, per quanto concerne il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, l'elemento «decorso del tempo», cui fa riferimento l'art. 292 c.p.p., può essere utilmente valutato ai fini di superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari solamente se e da quando risulti che l'indagato è receduto dall'associazione o che la stessa si è sciolta: invero essendo il reato in questione permanente non può rilevare la circostanza che i gravi indizi risalgano nel tempo posto che la data di questi ultimi non equivale a quella della cessazione della consumazione del reato associativo.