(massima n. 1)
In tema di provvedimenti restrittivi della libertą personale, l'art. 292 comma secondo ter c.p.p. impone espressamente di valutare anche gli elementi a favore dell'indagato, tale valutazione tuttavia va fatta solo nel caso in cui la singola circostanza o il singolo fatto storico assuma o possa assumere una sua rilevanza nell'apparato argomentativo della decisione. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha ritenuto irrilevante il fatto che il tribunale della libertą, confermando una ordinanza custodiale relativa al reato di detenzione e spaccio di circa 50 Kg. di cocaina, non avesse tenuto in considerazione il fatto che l'indagato era stato prosciolto in altro procedimento per il reato di appartenenza ad una associazione volta allo spaccio di sostanze stupefacenti, poiché nel procedimento relativo all'ordinanza impugnata non veniva neanche ipotizzata l'esistenza di una associazione finalizzata al narcotraffico).