(massima n. 1)
In tema di riesame delle misure coercitive a seguito della modifica introdotta dall'art. 16 della L. 8 agosto 1995 n. 332, il termine di cinque giorni, previsto dall'art. 309, comma 5, c.p.p. e relativo all'obbligo di trasmissione, da parte dell'Autoritā giudiziaria procedente al tribunale del riesame degli atti di cui all'art. 291 c.p.p. comma 1, ha natura perentoria. Ne consegue che l'inosservanza di tale termine č sanzionata con la perdita di efficacia della misura impugnata ai sensi dell'art. 309 comma 10 c.p.p.