(massima n. 1)
In tema di riesame, in mancanza di un'espressa disciplina intertemporale dei procedimenti in corso, l'applicabilità del principio generale tempus regit actum comporta, da un canto, che il presidente del tribunale del riesame non è tenuto a rinnovare all'Autorità giudiziaria procedente l'avviso di cui all'art. 309, comma 5, c.p.p., pervenuto alla stessa prima dell'entrata in vigore della L. 8 agosto 1995, n. 332; dall'altro, che, a fronte di un avviso già inoltrato, in virtù del quale l'Autorità medesima debba trasmettere al tribunale gli atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1, c.p.p., nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore dell'indagato, a tale onere dovrà darsi esecuzione nel termine di cinque giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della disciplina di cui alla L. n. 332/1995, che è di immediata applicazione ai procedimenti suddetti. (Fattispecie nella quale la S.C. ha respinto la tesi del ricorrente P.M., secondo cui il termine di cinque giorni dovrebbe decorrere solo se all'avviso dato all'Autorità procedente prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, altro ne segua, successivo ad essa).