(massima n. 1)
Con riguardo a debito ereditario, la pronuncia di condanna generica Ģin solidoģ a carico degli eredi non trova ostacolo nel principio fissato dall'art. 752 c.c., sulla ripartizione del debito medesimo fra gli eredi in proporzione delle quote, in quanto la concreta determinazione dell'obbligo di ciascuno, secondo tale principio, resta demandata al giudice che provvede alla liquidazione del quantum.