(massima n. 1)
È ammissibile — in quanto inquadrabile nell'ambito dei «casi analoghi» cui si riferisce l'art. 28, comma 2, c.p.p. — il conflitto tra magistrati investiti di giurisdizione attinente a provvedimenti di natura amministrativa loro demandati dalla legge. (Nella fattispecie, in applicazione del principio di cui in massima, la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile il conflitto negativo di competenza fra magistrati di sorveglianza in materia di autorizzazione a colloqui telefonici premiali).