(massima n. 1)
Nel giudizio di appello, quando le parti rinunciano ad ogni altro motivo, ad eccezione di quelli relativi alla pena, che indicano concordemente al giudice (art. 599, comma 4, c.p.p.), se questi consente alla richiesta, č sufficiente che nella motivazione della sentenza faccia comprendere di avere valutato la congruitā della pena concordata, senza obbligo di specifica motivazione in ordine alla quantificazione della stessa, in quanto, necessariamente, seppure implicitamente, ritenuta adeguata alla entitā del fatto e alla personalitā del reo, in conformitā ai parametri di cui all'art. 133 c.p. Il giudice ha, invece, l'obbligo di spiegare le ragioni del suo dissenso rispetto all'accordo tra le parti quando lo rifiuti ed ordini la citazione per il dibattimento.