(massima n. 1)
Poiché il momento consumativo del furto č costituito dalla sottrazione della cosa, passata, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui č stata sottratta, sotto il dominio esclusivo dell'agente, sono irrilevanti, ai fini della consumazione del delitto, sia il fatto che la res furtiva rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilitą di un pronto recupero della stessa, sia il criterio temporale, relativo alla durata del possesso del responsabile, sia le modalitą di custodia e di trasporto della refurtiva. (Nella fattispecie l'imputato ha dedotto che i giudici avrebbero dovuto ritenere l'ipotesi di furto tentato, e non gią consumato, in quanto non vi era stata autonoma disponibilitą della refurtiva, in difetto di un lasso di tempo apprezzabile del possesso).