(massima n. 1)
Il conflitto (positivo o negativo) di competenza è configurabile, ai sensi dell'art. 28 c.p.p. solo quando coinvolga giudici appartenenti ad uffici giudiziari diversi. Non rientra, quindi, nel novero dei conflitti il caso di due giudici per le indagini preliminari, appartenenti al medesimo tribunale, i quali rifiutino entrambi di prendere cognizione di un medesimo fatto attribuito alla stessa persona giacché, in tal caso, non è in discussione la competenza per materia e per territorio di un determinato organo giudicante, ma si fa solo una questione di ripartizione interna degli affari giudiziari, da risolversi sulla base dei criteri tabellari.