(massima n. 1)
In tema di ordinanza applicativa di misura cautelare l'art. 9 della L. 8 agosto 1995, n. 332 ha dettato una norma sostitutiva dell'art. 292 c.p.p., ponendo elementi integrativi dell'ordinanza cautelare, tra cui anche la valutazione degli elementi a favore dell'indagato, forniti dalla difesa, sanzionando la mancanza di tale valutazione con la nullitą. Pertanto l'omessa valutazione in ordine a detti elementi comporta l'annullamento dell'ordinanza, con rinvio al giudice del riesame, anche se la legge in vigore al momento dell'emissione di detta ordinanza non richiedeva sul punto alcuna motivazione.