(massima n. 1)
Il vigente ordinamento processuale, al pari di quello precedente, non prevede la possibilitą di autonoma e diretta impugnazione con il ricorso per cassazione dei provvedimenti emessi dal pubblico ministero nella fase esecutiva, i quali tuttavia possono essere sottoposti al controllo del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 666 c.p.p.; il ricorso eventualmente proposto, pertanto, va qualificato come incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., e gli atti vanno trasmessi al giudice competente ex art. 665 dello stesso codice.