(massima n. 1)
Posta la duplice natura legislativamente attribuita al collegio per i reati ministeriali di cui all'art. 7 della L. cost. 16 gennaio 1989 n. 1 — essendo previsto dall'art. 1, comma 2, della L. 5 giugno 1989 n. 219 che il detto Collegio operi normalmente con i poteri che spettano al pubblico ministero nelle indagini preliminari, salva la possibilità, in via eccezionale, di avvalersi anche di quelli spettanti al giudice per le indagini preliminari — ai fini della verifica in ordine all'ammissibilità o meno di un conflitto ex art. 28 c.p.p. fra il detto organo ed altro organo investito di ordinarie funzioni giurisdizionali occorre distinguere, sulla base degli atti posti in essere, se esso abbia agito con i poteri del pubblico ministero ovvero con quelli del giudice per le indagini preliminari, giacché solo in tale ultima ipotesi il conflitto, secondo le regole generali, potrà essere riguardato come ammissibile.