(massima n. 1)
Il cosiddetto patteggiamento in appello non comporta alcuna riduzione premiale della pena né vantaggi di altra natura per l'imputato. Ed infatti né l'art. 602, né l'art. 599, quarto comma, c.p.p., contengono alcun richiamo all'istituto dell'applicazione della pena su richiesta, disciplinato dagli artt. 444 e seguenti, c.p.p. Pertanto, il giudice di appello non ha il potere di non applicare le pene accessorie, poiché tale effetto, previsto dall'art. 445 c.p.p., consegue unicamente alla sentenza resa ai sensi dell'art. 444, secondo comma, c.p.p.