(massima n. 1)
Nel giudizio di appello celebrato con il rito di cui all'art. 599 c.p.p., una volta espletate le rituali comunicazioni e notifiche, per i principi di speditezza e di concentrazione, che impongono la sua definizione in un'unica udienza in camera di consiglio, non č motivo di nullitā del giudizio o causa di rinvio dell'udienza la mancata presenza fisica del P.M., del difensore o dell'imputato che non abbia tempestivamente comunicato l'impedimento assoluto a comparire. La partecipazione del P.M. e dei difensori č necessaria solo nell'ipotesi dell'eventuale rinnovazione della istruttoria dibattimentale. (Nella fattispecie, relativa a giudizio di appello avverso sentenza pronunciata in esito a rito abbreviato, la Corte di cassazione ha escluso che fosse motivo di nullitā la mancata traduzione dell'imputato detenuto che non aveva fatto pervenire tempestivamente richiesta fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 127, comma 2, c.p.p.).