(massima n. 1)
In tema di conflitti, il disposto di cui all'art. 28, secondo comma, seconda parte, c.p.p., secondo cui, qualora il contrasto sia tra giudice della udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo, non opera quando l'uno e l'altro di detti giudici, appartenenti a diversi uffici, siano stati chiamati, mediante esercizio dell'azione penale da parte dei rispettivi organi del pubblico ministero, a prendere cognizione dello stesso fatto, dandosi luogo, in tale ipotesi, non ad un «caso analogo» (rientrante, come tale, nelle previsioni del citato comma secondo dell'art. 28), ma ad un conflitto vero e proprio, inquadrabile nell'ambito del precedente comma primo e per il quale non vi sono regole in forza delle quali la decisione di uno dei giudici debba prevalere su quella dell'altro, in ragione del ruolo o della funzione esercitati.