(massima n. 1)
Costituisce chiamata in correità di natura diretta e non de relato quella contenuta nelle dichiarazioni di un soggetto che, avendo fatto parte di un'organizzazione mafiosa, riferisca dell'avvenuta presentazione a lui stesso, secondo il rituale mafioso, ad opera di altro aderente al sodalizio, di un terzo soggetto (cioè il chiamato in correità) indicato, nella circostanza, come «uomo d'onore». (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che legittimamente il tribunale del riesame avesse ritenuto indizio grave, ai fini di cui all'art. 273, comma primo, c.p.p., la suddetta chiamata in correità, avuto anche riguardo alla riconosciuta esistenza di elementi di riscontro, costituiti in particolare dalle dichiarazioni di altro «collaborante», di comprovata attendibilità, il quale pure aveva indicato il medesimo soggetto come «uomo d'onore»).