(massima n. 1)
Il debito ereditario di cui all'art. 752 c.c. č quello esistente in capo al de cuius al momento della sua morte - che si trasmette, insieme con il suo patrimonio, ai suoi successori, ex lege o per testamento, ripartendosi automaticamente tra di loro - e ricomprende sia la somma capitale, sia gli interessi, il cui maturarsi giorno per giorno non trova un limite temporale nella morte del debitore. Ne consegue che, essendo ciascun coerede tenuto al pagamento del debito ereditario in proporzione della propria quota (nomina haereditaria ipso iure dividuntur), anche gli interessi maturati dopo la morte del de cuius gravano sugli eredi fino a che il debito non venga estinto da ciascuno di essi per la propria quota.