(massima n. 1)
In caso di totale mancanza, nell'ordinanza applicativa di misura cautelare, dell'indicazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano, in concreto, la misura disposta, costituendo detta mancanza, ai sensi dell'art. 292, comma 2, c.p.p., causa di nullitą dell'ordinanza medesima, il tribunale chiamato a pronunciarsi sull'eventuale richiesta di riesame e davanti al quale la relativa eccezione sia stata formulata, deve annullare il provvedimento impugnato, essendogli inibito integrarlo nella parte che presenta la mancanza summenzionata.