(massima n. 1)
Il mandato conferito al difensore nella fase ordinaria del giudizio di sorveglianza, relativo all'esame dell'istanza di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non può estendersi alla fase, del tutto eventuale e diversa, del procedimento di revoca della misura stessa, di iniziativa del magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione essa è in corso e che provvede con decreto alla provvisoria sospensione. Ne consegue che la parte, qualora voglia continuare ad essere difesa dallo stesso legale, deve procedere a nuova nomina, in mancanza della quale viene nominato difensore d'ufficio e il precedente difensore di fiducia non può dolersi di non aver ricevuto l'avviso di udienza.