(massima n. 1)
In tema di conflitto di competenza, allorquando il pretore, rilevata la propria incompetenza per materia, trasmette erroneamente gli atti, non al P.M. presso il tribunale ritenuto competente, bensì a quest'ultimo direttamente — il quale, a sua volta, non contesti la propria competenza funzionale a decidere — deve essere dichiarata inammissibile l'eventuale denuncia di conflitto ad opera del tribunale stesso nei confronti del P.M. Ed invero il P.M. è un organo non giurisdizionale, bensì parte nel nuovo processo penale, in relazione alle cui attribuzioni non è configurabile conflitto, neppure analogo, di competenza; ed inoltre in un caso del genere non sarebbe neppure ravvisabile una reale situazione di stasi processuale, in assenza di un rifiuto a compiere gli adempimenti prodromici all'udienza preliminare da parte del pubblico ministero non investito della questione per non essergli stati trasmessi gli atti.