(massima n. 1)
In materia di acque demaniali destinate a pubblica utilità, l'illecito amministrativo previsto dall'art. 103 del T.U. n. 1775 dell'11 dicembre 1933 riguarda il rinvenimento e la denuncia di rinvenimento di acque sotterranee, mentre l'attingimento senza titolo delle acque sotterranee realizza la diversa condotta della sottrazione al legittimo proprietario (nel caso il demanio regionale) dell'acqua sotterranea. E poiché l'acqua ha natura di bene economico suscettibile di scambi e di diritti patrimoniali, essa può ben formare oggetto del delitto di furto.