(massima n. 1)
La mancata comparizione dell'imputato all'udienza camerale per il giudizio di appello di cui all'art. 599 c.p.p. — perché detenuto all'estero — non costituisce un caso di assoluta impossibilità a comparire per legittimo impedimento, non potendo ritenere legittimo un impedimento determinato da un comportamento illecito dell'imputato, che si sia reso responsabile di reati, che hanno provocato la restrizione della sua libertà personale nello Stato estero in cui si è recato: infatti risale ad una sua azione volontaria ed inescusabile l'impedimento a comparire davanti al giudice italiano che lo deve giudicare per altri reati.