(massima n. 1)
In relazione ai termini per impugnare, la sentenza del giudizio abbreviato è assimilata a quella dibattimentale e, conseguentemente, tali termini decorrono dai diversi momenti specificati nelle lett. b), c) e d) del comma secondo dell'art. 585 c.p.p. ed hanno la diversa durata stabilita dall'art. 585, comma primo, c.p.p. in rapporto al tempo impiegato dal giudice per la redazione della sentenza. Tale soluzione va estesa anche alle sentenze camerali emesse ex art. 599 c.p.p., per identità di ratio e di sistema, ma ciò è ovviamente possibile soltanto allorquando il dispositivo viene letto alle parti in udienza. Quando il giudice, in concreto, riserva la decisione e deposita il dispositivo entro i cinque giorni dalla deliberazione, a norma dell'art. 128 c.p.p., il termine per l'impugnazione non può che decorrere dalla notifica dell'avviso di deposito della sentenza, giacché soltanto con tale atto la decisione viene portata a conoscenza degli interessati.