(massima n. 1)
Come si desume dal testo dell'art. 599 c.p.p. — che nel primo comma rinvia alle «forme previste dall'art. 127» dello stesso codice, nel secondo comma contempla il rinvio dell'udienza solo per l'impedimento dell'imputato, sempreché abbia manifestato la volontà di comparire e nel terzo comma richiede specificamente in caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale la partecipazione del difensore e solo in caso di sua assenza stabilisce il rinvio a nuova udienza con notifica al difensore stesso — nel procedimento di appello celebrato in camera di consiglio non è prescritto il rinvio dell'udienza per impedimento del difensore, a norma dell'art. 486, quinto comma, c.p.p.