(massima n. 1)
Nel caso in cui nel giudizio di appello si sia proceduto, dopo la costituzione delle parti avvenuta nella sala delle pubbliche udienze, alla trasformazione del rito in quello camerale di cui all'art. 599 c.p.p., pur non ricorrendo i casi previsti da detta norma, e nessuna delle parti abbia formulato riserve ed opposizioni a detta trasformazione, deve escludersi che la relativa nullitą sia deducibile. Infatti seppur a norma dell'art. 598 c.p.p. valgono per il giudizio di appello le norme relative a quello di primo grado, in quanto applicabili, e fra queste rientri quella di cui all'art. 471, comma primo, c.p.p. secondo la quale «l'udienza č pubblica, a pena di nullitą», tuttavia, trattandosi di nullitą riconducibile nell'ambito dell'art. 181 c.p.p., la stessa va eccepita dalle parti presenti prima del compimento dell'atto, secondo quanto previsto dal comma secondo dell'art. 182 stesso codice, verificandosi altrimenti la decadenza dalla sua deducibilitą, a norma del comma terzo del medesimo articolo.