(massima n. 1)
Qualora avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione di revoca, a seguito di opposizione del P.M., di un provvedimento di applicazione di amnistia venga proposto incidente di esecuzione ex art. 666 c.p.p. e questo sia dichiarato inammissibile dallo stesso giudice con ordinanza, poi impugnata con ricorso per cassazione, poiché detto incidente andava qualificato come ricorso per cassazione, secondo il disposto dell'art. 568, quinto comma, c.p.p., e trasmesso alla Suprema Corte, questa deve annullare senza rinvio l'ordinanza di inammissibilitą e, qualificato come ricorso per cassazione l'atto proposto ex art. 666 c.p.p., deve dichiarare il ricorso come qualificato inammissibile, ove risulti presentato da difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.