(massima n. 1)
Nel caso in cui, al momento della denuncia di conflitto di competenza, penda davanti ad un giudice — nella specie davanti al pretore — a carico dell'imputato processo penale per un reato, mentre davanti ad altro ufficio giudiziario siano solo in corso indagini preliminari a carico dello stesso imputato anche in ordine ad un reato nel quale si assume essere «contenuto» quello analogo, oggetto di imputazione davanti al primo ufficio giudiziario, è inammissibile la denuncia di conflitto, poiché titolare della fase di indagini preliminari è il pubblico ministero, non il giudice per le indagini preliminari (poiché questi, in tale fase, a mente dell'art. 328 c.p.p., ha, nei casi previsti dalla legge, competenza incidentale limitata all'oggetto che gli viene devoluto con le richieste formulategli — di volta in volta — dal P.M., dalle parti private o dalla persona offesa dal reato) e nessun conflitto positivo o negativo di competenza, è ipotizzabile, in base alla normativa del vigente codice di rito fra giudice e pubblico ministero.