(massima n. 1)
Posto che la procedura di cui all'art. 666 c.p.p. va osservata anche nel caso di questioni attinenti l'esecuzione di provvedimenti applicativi di misure di prevenzione, l'ordinanza che il giudice abbia pronunciato de plano per la decisione di una di tali questioni č da considerare affetta da nullitā assoluta ai sensi dell'art. 179 comma primo c.p.p. Detta nullitā č deducibile mediante ricorso per cassazione in base al comma sesto del citato art. 666 c.p.p.