(massima n. 1)
Posto che la procedura di cui all'art. 666 c.p.p. va osservata anche nel caso di questioni attinenti l'esecuzione di provvedimenti applicativi di misure di prevenzione, l'ordinanza che il giudice abbia pronunciato de plano per la decisione di una di tali questioni è da considerare affetta da nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 comma primo c.p.p. Detta nullità è deducibile mediante ricorso per cassazione in base al comma sesto del citato art. 666 c.p.p.