(massima n. 1)
La situazione di stasi non è elemento sufficiente ai fini della configurabilità del conflitto di competenza, in quanto sono necessari altri tre requisiti: a) che la questione di competenza costituisca un punto pregiudiziale (anche solo logicamente come nel caso dell'accoglimento in appello di un motivo di impugnazione centrato sulla competenza) all'esame del merito; b) che ciascun giudice che prende o rifiuti di prendere cognizione di un medesimo fatto si trovi, in relazione a quella cognizione, in posizione di parità decisionale con l'altro o con gli altri giudici appartenenti allo stesso ordine; c) che la presa di posizione contrastante di un giudice non sia considerata nella disciplina positiva come parte integrante di uno specifico meccanismo processuale che attribuisca a un secondo giudice un potere di controllo e di verifica dell'intera attività di giudizio dell'altro. Gli stessi requisiti sono necessari anche per i cosiddetti casi analoghi, la cui struttura e funzione non può subire alterazione proprio per il ruolo che viene svolto dall'analogia. Pertanto sia alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 35, 51, 190 e 522, comma secondo, 28 e 504 del nuovo c.p.p., non può aver luogo il conflitto, che diventa quindi inammissibile, nel caso in cui il giudice di appello o latamente del riesame dichiari, a conclusione del giudizio di secondo grado, la esistenza di una nullità assoluta incorsa nel giudizio di primo grado e rinvii gli atti al primo giudice per la ripetizione del giudizio. Gli eventuali errori del giudice di appello sul punto possono essere fatti valere con gli specifici mezzi ulteriori di impugnazione, connaturali al giudizio di riesame, e, in mancanza, il giudice di primo grado è tenuto a dare corso alla decisione del giudice di appello.