(massima n. 1)
In tema di revisione, allorché le prove che si pretendono nuove consistano in deposizioni testimoniali, occorre, per escludere una declaratoria di manifesta infondatezza della relativa istanza, che le stesse abbiano forza tale da ribaltare il costrutto accusatorio, e che sia evidenziata la ragione della loro necessaria sopravvenienza nel tempo successivo al giudicato.