(massima n. 1)
L'art. 33 cpv., R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, secondo il quale incorre nel delitto di furto ai sensi degli art. 624 c.p. chiunque peschi in acque che, per disposizioni naturali o per opere manufatte, si trovino racchiuse in modo da impedire l'uscita del pesce tenutovi in allevamento, non trova applicazione nel caso in cui le acque stesse comunichino liberamente col mare senza sbarramenti e non ospitino alcun allevamento, che giustifica la particolare protezione accordata dalla legge. La concessione di pesca conferisce solo il diritto esclusivo di catturare gli organismi acquatici, che restano pertanto una res nullius, fuori della proprietà e del possesso del titolare. Il predetto diritto non è tutelato dalle norme sul furto, bensì da quelle contravvenzionali, come quella (depenalizzata) di cui al primo comma dell'art. 33, R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, contenente il testo unico delle leggi sulla pesca, o quella di cui all'art. 15, lett. e) e 24, terzo comma della L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima. (Fattispecie relativa al sequestro preventivo di imbarcazione con la quale si esercitava la pesca nella «sacca» di Scardovari).