(massima n. 1)
Il provvedimento, espresso o implicito, emesso dal P.M. ai sensi dell'art. 47, quarto comma, della L. 26 luglio 1975, n. 354, č da lui adottato quale organo dell'esecuzione. Ne deriva che, trattandosi di provvedimento promanante da organo non giurisdizionale, pur se incide sulla libertā personale, non ne č consentita l'immediata impugnabilitā, ma lo stesso č soggetto al controllo da parte del giudice dell'esecuzione il quale, se richiesto dalla parte interessata, deve pronunciarsi osservando le garanzie giurisdizionali proprie del procedimento previsto dall'art. 666 c.p.p.