(massima n. 1)
Il giudice di primo grado cui siano stati trasmessi gli atti a seguito di declaratoria da parte del giudice di appello di nullità della sentenza non può, nel caso in cui dissenta da siffatta decisione, elevare conflitto. Deve infatti escludersi l'applicazione del regime dei conflitti per le dichiarazioni di una nullità assoluta ed insanabile del giudizio di primo grado da parte del giudice di appello, l'unico rimedio per ovviare ad un possibile errore di quest'ultimo essendo ravvisabile nel necessario ricorso per cassazione, in mancanza del quale si forma il giudicato con il conseguente vincolo, per il giudice di primo grado, di ripetere il suo giudizio. (La Cassazione ha evidenziato che la decisione sulle nullità costituisce parte integrante del giudizio di secondo grado e che, conseguentemente, non può essere riconosciuto al primo giudice alcun potere di dissenso).