(massima n. 1)
Avverso l'ordine di carcerazione di cui si deduce l'illegittimitā č possibile proporre incidente di esecuzione innanzi al giudice all'uopo competente e non avanti al tribunale di sorveglianza, al quale č attribuita in modo tassativo la trattazione di questioni attinenti all'ordinamento penitenziario o a specifiche questioni. In tal caso il procedimento da seguire č quello fissato nell'art. 666 c.p.p., che prevede anche il ricorso per cassazione.