(massima n. 1)
La L. 11 febbraio 1992, n. 157, che detta norme per la protezione della fauna, nello stabilire, all'art. 30, le sanzioni penali, ha anche disposto al comma terzo che nei casi di cui al comma primo non si applicano gli artt. 624, 625 e 626 c.p. (Nella specie, relativa ad annullamento senza rinvio di sentenza di condanna, perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato, per tentato furto — per avere gli imputati compiuto, predisponendo le reti, atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di uccelli sottraendoli all'Amministrazione dello Stato —, la S.C. ha osservato inoltre che, trattandosi di fatto contestato come tentativo, non sono neppure applicabili le ipotesi contravvenzionali configurate dalla nuova legge).