(massima n. 1)
L'abbattimento e l'impossessamento di un fringuello non integra il reato di furto in base a quanto disposto dall'art. 30, comma primo, lett. b), e comma terzo, L. 11 febbraio 1992, n. 157, il quale punisce con l'ammenda solo chi abbatte o cattura, tra l'altro, fringillidi in numero superiore a cinque, dal che si deduce che l'abbattimento di un solo fringuello non costituisce pił reato.