(massima n. 1)
Pur costituendo la adeguatezza della pena nella sua concretezza più il risultato di una intuizione che di un processo logico di natura analitica, il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale di determinazione di essa, per evitare che la discrezionalità si trasformi in arbitrio, ha l'obbligo di enunciare, sia pure concisamente, le ragioni che l'hanno indotto alla decisione in concreto adottata sul punto. (Nella fattispecie, la S.C. ha annullato la sentenza del giudice di appello che, nel ridurre la pena irrogata dal giudice di primo grado, avendola ritenuta eccessiva, così argomentava: «equo appare comminare», senza neppure richiamare i criteri di cui all'art. 133 c.p.).