(massima n. 1)
Per i giudizi che in grado di appello si celebrano con la procedura della camera di consiglio a norma dell'art. 599 c.p.p., che richiama le forme previste dall'art. 127 dello stesso codice, il giudice può riservarsi di depositare il provvedimenti in un momento successivo, nel rispetto del termine (non previsto, comunque, a pena di nullità) di cui all'art. 128 e con gli obblighi di comunicazione e notificazione indicati nel medesimo articolo. Non avrebbe, infatti, alcun senso l'obbligo di immediata lettura del dispositivo, considerando che la presenza del pubblico è del tutto esclusa e che la presenza delle parti e dei loro difensori è puramente eventuale.