(massima n. 1)
L'ordinanza con la quale il pretore dispone la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica presso la pretura circondariale «per quanto di sua competenza», senza di ciò offrire spiegazione e senza indicare l'attività che quell'ufficio deve svolgere, deve ritenersi ricorribile direttamente per cassazione, nonostante la mancanza di un'espressa previsione legislativa, giacché riveste carattere di provvedimento incompatibile con il sistema processuale vigente, non essendo prevista da alcuna norma la restituzione degli atti al P.M. che abbia validamente esercitato l'azione penale e neppure l'emissione di altro decreto di citazione se del primo non sia stata dichiarata la nullità. Considerata, altresì, la non risolvibilità dell'accertata situazione d'inerzia processuale mediante lo strumento del conflitto, che nell'attuale sistema è concepibile solo tra organi giudiziari esplicanti attività giurisdizionale e non tra questi e il P.M.