(massima n. 1)
In tema di caccia, l'esclusione, prevista in base ad insindacabili scelte di politica legislativa dall'art. 30, terzo comma, L. 11 febbraio 1992, n. 157 (Norma per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'applicabilità delle norme relative al furto a condotte (soggettivamente ed oggettivamente), tali da comportare, prima dell'entrata in vigore della citata legge, l'applicazione di dette norme, non esercita effetto alcuno su diverse norme penali, con speciale riferimento all'art. 628 c.p., non potendo dubitarsi dell'intenzione del legislatore di escludere l'inapplicabilità delle norme penali configuranti ipotesi di particolare gravità, quali, appunto, la rapina. Tale ipotesi appare configurabile non soltanto allorché la minaccia e o la violenza siano esercitate subito dopo la cattura (sottrazione) del capo protetto, bensì anche (rapina propria) allorché siano esercitate per catturare il capo protetto.