(massima n. 1)
La nullità di una decisione emessa sulla base degli artt. 599, quarto e quinto comma e 602 secondo comma del nuovo codice di procedura penale, dichiarati illegittimi dalla Corte costituzionale con sentenza 10 ottobre 1990, n. 435, non può essere eccepita da chi vi ha dato causa o ha concorso a darvi causa ovvero non ha interesse all'osservanza della disposizione violata, come è dato desumersi dagli artt. 187 c.p.p. 1930 e 182 del nuovo codice di rito atteso che, l'interesse sussiste solo e in quanto la parte abbia subito un danno illegittimo, essendole direttamente derivato dall'atto nullo uno specifico, concreto ed attuale pregiudizio. (Nella specie, per effetto della pronuncia impugnata il ricorrente aveva soltanto conseguito il beneficio della riduzione della pena nella misura concordata, beneficio che difficilmente potrebbe conseguire a seguito dell'annullamento, tenuto conto della situazione processuale e dei motivi d'appello, ai quali lo stesso ha ritenuto conveniente rinunciare, tranne a quello sulla misura della pena).