(massima n. 2)
La disciplina dettata dall'art. 601 c.p.p. deve essere riferita solamente all'ordinario giudizio di appello in udienza pubblica, salvo che espressamente sia prevista anche per il giudizio in camera di consiglio, come si verifica in forza del secondo comma dell'art. 601, da cui si ricava che — in deroga all'art. 127 c.p.p. — per introdurre il giudizio di appello in camera di consiglio non è sufficiente l'avviso di udienza, ma è necessario il decreto di citazione, in cui sia fatta menzione di tale forma di procedimento. Al giudizio di appello in camera di consiglio non è, invece, applicabile il comma terzo dell'art. 601 stesso codice, che prevede il termine di comparizione non inferiore a venti giorni, dovendosi applicare il più breve termine di comparizione di cui all'art. 127 c.p.p., essendo la camera di consiglio riservata ai giudizi di appello che non coinvolgono complesse questioni di fatto o di diritto.