(massima n. 1)
È legittimo il diniego del giudice dell'appello di applicazione della pena nella misura indicata dalle parti. Infatti, se è vero che la «funzione del giudice è limitata a dare esecuzione alla concorde volontà delle parti» solo quando egli condivida le tesi prospettategli in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e in relazione alla misura della pena, non altrettanto si può dire qualora egli ritenga di non accogliere le richieste concordate tra difesa e P.G. in punto di pena con rinuncia agli altri motivi per aver ritenuto, libero in tale sua valutazione, non potersi ravvisare i presupposti voluti dalla legge per farvi luogo. (Fattispecie relativa a pretesa violazione dell'art. 599, quarto comma, c.p.p. sotto il profilo di un illegittimo ed immotivato diniego della richiesta di applicazione della pena nella misura concordata tra le parti in forza del loro potere di disposizione sul punto non sindacabile).