Cassazione civileSez. Isentenza n. 3606del 28 ottobre 1975
(1 massima)
(massima n. 1)
La pattuizione di una clausola penale per il caso di ritardo nell'adempimento non ha efficacia impeditiva dell'azione di risoluzione del contratto, nel caso di termine essenziale o quando il ritardo ecceda la normale tollerabilitą.