(massima n. 1)
Nel procedimento di esecuzione, l'inosservanza dell'art. 666, terzo e quarto comma, c.p.p., concernenti l'avviso al difensore e la sua partecipazione all'udienza in camera di consiglio, deve intendersi sanzionata, in mancanza di una specifica previsione, dalla nullitā di ordine generale di cui all'art. 179, primo comma, c.p.p., per l'ipotesi dell'assenza del difensore nei casi in cui č obbligatoria la presenza. Ne consegue che l'omessa notificazione dell'avviso con la data fissata per la trattazione dell'incidente di esecuzione al difensore di fiducia dell'interessato e la sua conseguente assenza dall'udienza comportano la nullitā assoluta del procedimento e dei provvedimenti adottati.